L’Enoteca Regionale del Roero ottiene il riconoscimento “Castellinaldo” per il Barbera d’Alba Doc

vino

L’Enoteca Regionale del Roero è orgogliosa di festeggiare il riconoscimento ufficiale della sottozona “Castellinaldo” per il Barbera d’Alba Doc.

Come pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 agosto 2021 (decreto 6 agosto 2021), infatti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha approvato le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini a DOC Barbera d’Alba, ufficializzando l’ottenimento della sottoziona “Castellinaldo”.

Si tratta di un riconoscimento molto importante per il nostro territorio, che ha sempre lavorato per la valorizzazione delle peculiarità del suo prodotto vinicolo”, afferma il Sen. Marco Perosino, Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero. “Una tappa storica per il lavoro d’eccellenza svolto dai nostri agricoltori, a cui vogliamo dedicare, come Enoteca Regionale del Roero e in collaborazione con l’Associazione Vignaioli di Castellinaldo, un momento di festa con una cena di gala sul belvedere di Castellinaldo, a cui saranno invitati tutti i nostri confluitori”.

Come si legge all’art.9 del decreto, “La sottozona Castellinaldo si estende  alla  sinistra  orografica del fiume Tanaro sul territorio di sei comuni dove i terreni sono più sciolti e la componente sabbiosa è maggiore rispetto agli altri comuni dove si produce il Barbera d’Alba. Questo aspetto ha da sempre differenziato i vini prodotti in quest’area, facendo in modo che il binomio «Barbera d’Alba» e «Castellinaldo» fosse sempre più forte tanto che dopo essere già riconosciuto  da  numerosi  pubblicazioni, anche importanti, come la monografia del Fantini a fine ottocento, prosegue fino agli anni novanta del novecento dove i produttori di Castellinaldo già uniti in un’associazione, decidono di adottare un regolamento d’uso più restrittivo rispetto al Barbera d’Alba“.

Castellinaldo:  un po’ di storia

Castellinaldo ha da sempre dimostrato grande vocazione per un vitigno in particolare, il Barbera, e quindi per il vino Barbera d’Alba Doc.

I Marchesi Faussone di Clavesana in particolare furono tra i primi (a partire dal 1899) ad imbottigliare ed etichettare il Barbera nella cantine del Castello di Castellinaldo.

In seguito l’Associazione Vinaioli di Castellinaldo, che riunisce i produttori vinicoli del paese, fin dalla sua creazione nel 1992 decise di produrre prima in via sperimentale e poi per il mercato un Barbera longevo e strutturato che aprisse le porte a nuovi mercati.

Ogni singolo vinaiolo si mise quindi a selezionare le vigne e le uve per dare ai vini preziosi connotati di qualità e di origine. Da subito vi fu anche l’intento di voler far maturare il Barbera di Castellinaldo in botti di Rovere ed Acacia.  L’intento era quello di creare un Barbera che potesse esaltarsi col passare degli anni, un vino che avesse l’attitudine di trasmettere sensazioni importanti e persistenti.

Molti esperti hanno apportato negli anni il loro prezioso contributo ai produttori del paese, in particolare il giornalista Giancarlo Montaldo e l’enologo Gianfranco Cordero.

I numerosi riconoscimenti e premi ottenuti negli anni sono stati la dimostrazione di una visione lungimirante, che oggi – dopo un iter iniziato nel 2016 – si traduce finalmente nell’ottenimento della sottozona “Castellinaldo” per il Barbera d’Alba Doc.

Castellinaldo: il disciplinare

Secondo il disciplinare, “Le uve destinate alla produzione  del  vino  «Barbera  d’Alba» designato con la sottozona  «Castellinaldo»  devono  essere  prodotte nell’intero territorio del Comune di Castellinaldo d’Alba e in parte dei territori dei comuni di Vezza d’Alba, Canale, Priocca, Magliano Alfieri, Castagnito e Guarene, in provincia di Cuneo”. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Barbera d’Alba» designato con la sottozona  «Castellinaldo»  sono quelle previste dal disciplinare del «Barbera d’Alba».  La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino «Barbera d’Alba» sottozona «Castellinaldo» è di 9,5 t, pari a 66,5 ettolitri per  ettaro, in coltura   specializzata con titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5 Vol.

Le uve destinate alla produzione del  vino «Barbera  d’Alba» sottozona “Castellinaldo”  che  intendono  fregiarsi  della  menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome  tradizionale debbono presentare un titolo alcolometrico volumico  minimo  naturale di 12% vol.

Per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il  vigneto, da cui provengono le uve dovrà avere una età di impianto di almeno sette anni, se di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa per ettaro ridotta come di seguito indicato:

      al terzo anno: 5,4 t/ha ed  un  titolo  alcolometrico volumico

naturale minimo di 12% vol.;

      al quarto anno: 6,3 t/ha ed un  titolo  alcolometrico volumico

naturale minimo di 12% vol.;

      al quinto anno: 7,2 t/ha ed un  titolo  alcolometrico volumico

naturale minimo di 12% vol.;

      al sesto anno: 8,1 t/ha ed  un  titolo  alcolometrico volumico

naturale minimo di 12% vol.;

      dal settimo anno: 9,0 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico

naturale minimo di 12 % vol. 

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d’Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» devono essere effettuate all’interno del territorio delle province di Cuneo, Asti e Torino.

La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Barbera d’Alba»  designato  con  la  sottozona  «Castellinaldo»  deve  essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di quattordici mesi di cui almeno sei in legno e tre in bottiglia, calcolati a decorrere dal  1° di novembre dell’anno di raccolta delle uve.

Per il vino a denominazione di origine  controllata «Barbera d’Alba» designato con la sottozona  «Castellinaldo»  l’immissione  al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° gennaio  del  secondo anno successivo alla vendemmia.

Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Barbera d’Alba»  designato  con  la   sottozona  «Castellinaldo», all’atto dell’immissione al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

      colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

      odore: fruttato e caratteristico;

      sapore: asciutto, sapido, armonico, di buona struttura;

      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

      acidità totale minima: 5.0 g/l;

      estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno i vini possono rilevare lieve percezione di legno. Nell’etichettatura, l’indicazione della sottozona «Castellinaldo» deve precedere l’indicazione «Barbera d’Alba» e deve

essere riportata con caratteri non superiori a quelli utilizzati per designare la denominazione di origine «Barbera  d’Alba», anche con colore o carattere diverso.

Nella  designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d’Alba» sottozona Castellinaldo di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione «vigna» alle condizioni previste dalla vigente normativa nazionale.

La menzione «vigna»  seguita  dal  relativo  toponimo  o  nome tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione  uguale o inferiore al 50%  del  carattere  usato  per  la  denominazione  di origine.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera  d’Alba»  accompagnata  dalla  sottozona «Castellinaldo»,  è obbligatoria   l’indicazione  dell’annata di produzione delle uve.

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